Articolo 5 - Convenzione della Legge 22 maggio 1974, n. 357
Articolo 4Articolo 6
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5 settembre 1974
Articolo 5

1. Salvo quanto disposto nei paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, l'adozione non verra' decisa se non quando siano stati concessi e non siano stati ritirati i seguenti consensi:
a) il consenso della madre e, quando il minore e' figlio legittimo, quello del padre o, se non vi sono genitori che possano acconsentire, il consenso di qualsiasi persona o di qualsiasi ente che sia abilitato ad esercitare al riguardo la patria potesta';
b) il consenso del coniuge dell'adottante.
2. Non e' permesso all'autorita' competente:
a) di dispensare dal consenso una delle persone citate al precedente paragrafo 1 o,
b) di non tener conto del mancato consenso di una delle persone o degli enti citati al precedente paragrafo 1, tranne che per eccezionali motivi, fissati dalla legge.
Se il padre o la madre sono stati privati della patria potesta' nei confronti del minore o comunque del diritto di consentire l'adozione, la legge puo' prevedere che tale consenso non sia richiesto.
Il consenso della madre all'adozione del figlio non potra' essere accettato che dopo la nascita di questi, allo spirare del termine prescritto dalla legge e che non dovra' essere inferiore a 6 settimane o, ove non sia specificato un termine, nel momento in cui, a giudizio dell'autorita' competente, la madre si sara' sufficientemente ristabilita dalle conseguenze del parto.
Nel presente articolo per "padre" e "madre" si intendono le persone che sono, legalmente, i genitori del minore.
Entrata in vigore il 5 settembre 1974
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