Articolo 9 del Decreto 7 gennaio 2013, n. 19
Articolo 8Articolo 10
Versione
19 marzo 2013
Art. 9. Domande di autorizzazione
al trasferimento intracomunitario 1. La domanda per il rilascio di una autorizzazione globale di trasferimento deve indicare:
a) Paese di destinazione comunitario;
b) identificazione del destinatario (autorita' governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);
c) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprieta', di brevetto e simili;
d) eventuali impegni per compensazioni industriali;
e) eventuali condizioni e limitazioni al trasferimento dei prodotti relativamente alla successiva esportazione o all'impiego finale;
f) eventuali affidamenti da parte di amministrazioni dello Stato per l'esecuzione dell'operazione pattuita;
g) estremi di iscrizione nel registro;
h) tipo di materiali oggetto dell'operazione con estremi di riferimento alla lista di cui all'articolo 18 della legge ed eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge e alla voce doganale corrispondente;
i) classifica di segretezza del materiale;
l) soggetti intermediari citati nel contratto;
m) modalita' di regolamento finanziario;
n) dogane interessate dall'esecuzione, anche frazionata, dell'operazione;
o) su richiesta del Ministero degli affari esteri, il certificato di importazione o il certificato di uso finale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge;
p) estremi e tipologia dell'impegno contrattuale;
q) ammontare degli eventuali compensi di intermediazione;
r) Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese o soggetti di destinazione intermedia o finale.
2. La domanda per il rilascio di una autorizzazione individuale di trasferimento deve indicare, oltre ai dati di cui al comma 1, anche i seguenti:
a) valore del contratto;
b) quantita' dei materiali con relativa unita' di misura.
3. La domanda per il rilascio della autorizzazione globale e individuale di trasferimento e' presentata all'Autorita' nazionale - UAMA, e inviata per conoscenza, a cura dell'operatore, al Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa - II Reparto.
L'Autorita' nazionale - UAMA provvede entro il termine di sessanta giorni a rilasciare l'autorizzazione richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte dell'Autorita' nazionale - UAMA sino all'acquisizione della stessa.
Note all'art. 9:
- Per il testo dell' art. 18 della legge 9 luglio 1990, n. 185 , si veda nelle note all'art. 7.
- Per il testo dell' art. 2, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185 , si veda nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell' art. 11, comma 3, lettera c), della legge 9 luglio 1990, n. 185 , si veda nelle note all'art. 8.
Entrata in vigore il 19 marzo 2013
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