Art. 4.
Pubblicita' e informazioni
1. Le direttive previste dal presente regolamento sono pubblicate sul sito Internet dell'amministrazione emanante.
2. L'Autorita' nazionale - UAMA puo' richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni su quanto attiene all'operazione in qualunque fase del procedimento per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta, in riferimento ai principi della legge.
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2. L'Autorita' nazionale - UAMA puo' richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni su quanto attiene all'operazione in qualunque fase del procedimento per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta, in riferimento ai principi della legge.