Articolo 4 del Decreto 7 gennaio 2013, n. 19
Articolo 3Articolo 5
Versione
19 marzo 2013
Art. 4.

Pubblicita' e informazioni

1. Le direttive previste dal presente regolamento sono pubblicate sul sito Internet dell'amministrazione emanante.
2. L'Autorita' nazionale - UAMA puo' richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni su quanto attiene all'operazione in qualunque fase del procedimento per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta, in riferimento ai principi della legge.
Entrata in vigore il 19 marzo 2013
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