Art. 24. Comunicazioni tra amministrazioni 1. Ogni decisione relativa a comunicazioni e domande ricevute in procedimenti relativi ad autorizzazioni e nulla-osta a iniziare trattative contrattuali, e' immediatamente comunicata, secondo le rispettive competenze, dal Ministero degli affari esteri al Ministero della difesa e viceversa.
2. Il Ministero degli affari esteri da' tempestiva notizia ai Ministeri della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'interno delle autorizzazioni agli operatori ai sensi dell'articolo 8, informando altresi' i predetti Ministeri delle conseguenti determinazioni nonche' della conclusione anche parziale delle operazioni autorizzate, delle proroghe di termini e delle sospensioni o revoche. Copia delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-quater, 10-quinquies e 13 della legge rilasciate e delle relative proroghe e' inviata immediatamente, oltre che alle amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge, al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli informa immediatamente i Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e dell'interno della conclusione o parziale effettuazione delle operazioni di importazione.
4. I dati relativi alle importazioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera a), della legge, sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai Ministeri dell'interno e della difesa, quando non sono effettuate per loro conto, nonche' dello sviluppo economico, periodicamente ovvero su loro richiesta.
5. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, e il relativo giorno di ricevimento, le determinazioni inerenti al diniego ovvero a condizioni o limitazioni, sono immediatamente comunicate dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministero dell'interno periodicamente da' notizia al Ministero dello sviluppo economico delle autorizzazioni rilasciate.
6. Le informazioni e documentazioni di cui al presente articolo sono trasmesse con modalita' e mezzi, anche telematici, secondo le intese tra le amministrazioni interessate.
Note all'art. 24:
- Per il testo dell' art. 10-quater della legge 9 luglio 1990, n. 185 , si veda nelle note all'art. 19.
- Per il testo dell' art. 10-quinquies della legge 9 luglio 1990, n. 185 , si veda nelle note all'art. 19.
- Per il testo dell' art. 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185 , si veda nelle note all'art. 19.
- Il testo dell' art. 14, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185 , e' il seguente:
«2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe immediatamente inviata alle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di cui all'art. 7.».
- Per il testo dell' art. 1, comma 8, lettera a), della legge 9 luglio 1990, n. 185 , si veda nelle note all'art. 2.
2. Il Ministero degli affari esteri da' tempestiva notizia ai Ministeri della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'interno delle autorizzazioni agli operatori ai sensi dell'articolo 8, informando altresi' i predetti Ministeri delle conseguenti determinazioni nonche' della conclusione anche parziale delle operazioni autorizzate, delle proroghe di termini e delle sospensioni o revoche. Copia delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-quater, 10-quinquies e 13 della legge rilasciate e delle relative proroghe e' inviata immediatamente, oltre che alle amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge, al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli informa immediatamente i Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e dell'interno della conclusione o parziale effettuazione delle operazioni di importazione.
4. I dati relativi alle importazioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera a), della legge, sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai Ministeri dell'interno e della difesa, quando non sono effettuate per loro conto, nonche' dello sviluppo economico, periodicamente ovvero su loro richiesta.
5. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, e il relativo giorno di ricevimento, le determinazioni inerenti al diniego ovvero a condizioni o limitazioni, sono immediatamente comunicate dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministero dell'interno periodicamente da' notizia al Ministero dello sviluppo economico delle autorizzazioni rilasciate.
6. Le informazioni e documentazioni di cui al presente articolo sono trasmesse con modalita' e mezzi, anche telematici, secondo le intese tra le amministrazioni interessate.
Note all'art. 24:
- Per il testo dell' art. 10-quater della legge 9 luglio 1990, n. 185 , si veda nelle note all'art. 19.
- Per il testo dell' art. 10-quinquies della legge 9 luglio 1990, n. 185 , si veda nelle note all'art. 19.
- Per il testo dell' art. 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185 , si veda nelle note all'art. 19.
- Il testo dell' art. 14, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185 , e' il seguente:
«2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe immediatamente inviata alle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di cui all'art. 7.».
- Per il testo dell' art. 1, comma 8, lettera a), della legge 9 luglio 1990, n. 185 , si veda nelle note all'art. 2.