Articolo 132 del Regolamento del Regio decreto 6 aprile 1924, n. 674
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1 ottobre 1924

Art. 132.

Gli istituti scientifici delle Universita' e degli Istituti superiori, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire, su commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze.

Nelle cliniche universitarie possono essere accolti ammalati a pagamento.

Le prestazioni a pagamento sono regolate da apposite tariffe, che vengono approvate dal Consiglio d'amministrazione su proposta della Facolta' o Scuola competente. Nei casi non contemplati dalle tariffe, il direttore dell'istituto scientifico richiede il pagamento di una somma in acconto, con riserva di determinare l'ammontare della spesa al termine della prestazione.

I direttori degli istituti scientifici debbono mensilmente versare alla cassa universitaria le somme riscosse.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1924
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