Articolo 26 - Accordo della Legge 30 novembre 2012, n. 240
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12 gennaio 2013

Art. 26.

Ambiente marino e pesca

Le Parti favoriscono la cooperazione, a livello bilaterale e multilaterale, in materia di ambiente marino e di pesca, allo scopo di promuovere uno sviluppo e una gestione sostenibili e responsabili dell'ambiente marino e della pesca. La cooperazione puo' comprendere:
a) gli scambi d'informazioni;
b) il sostegno a una politica a lungo termine sostenibile e responsabile in materia di ambiente marino e di pesca, comprese la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine; e
c) la promozione delle azioni volte a prevenire e combattere le attivita' di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate.
Entrata in vigore il 12 gennaio 2013