Articolo 19 - Accordo della Legge 30 novembre 2012, n. 240
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12 gennaio 2013

Art. 19.

Politica dei trasporti marittimi

1. Le Parti s'impegnano a perseguire l'obiettivo dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale in condizioni di concorrenza leale e su base commerciale conformemente al disposto del presente articolo.
2. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti:
a) si astengono dall'introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi sui servizi di trasporto marittimo, inclusi i trasporti sfusi di merci liquide o solide e i trasporti di linea, e dall'applicare tali clausole se contenute in precedenti accordi bilaterali;
b) si astengono dall'applicare, dall'entrata in vigore del presente accordo, misure amministrative, tecniche e legislative suscettibili di creare discriminazioni tra i propri cittadini o societa' e quelli dell'altra Parte nella prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale;
c) concedono alle navi gestite da cittadini o societa' dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e d'infrastrutture per il carico e lo scarico;
d) autorizzano la presenza commerciale di societa' di navigazione dell'altra Parte sul proprio territorio applicando, per l'insediamento e le attivita' di tali societa', condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle proprie societa' oppure alle consociate e alle filiali di societa' di paesi terzi, nel caso che a queste ultime siano concesse condizioni migliori.
3. Ai fini del presente articolo, l'accesso al mercato marittimo internazionale comprende, tra l'altro, il diritto per i vettori marittimi internazionali di ciascuna Parte di organizzare servizi di trasporto porta a porta comprendenti una tratta marittima e, a tal fine, di concludere contratti direttamente con i gestori locali di modi di trasporto diversi da quello marittimo sul territorio dell'altra Parte, fatte salve le restrizioni in materia di cittadinanza previste per il trasporto di merci e passeggeri con tali altri modi di trasporto.
4. Il disposto del presente articolo si applica alle societa' dell'Unione europea e della Corea e alle societa' di navigazione aventi sede fuori dell'Unione europea e della Repubblica di Corea controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica di Corea, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro o nella Repubblica di Corea secondo le rispettive norme di legge.
5. Le attivita' delle societa' di navigazione nell'Unione europea e nella Repubblica di Corea sono disciplinate, se del caso, da accordi specifici.
6. Le Parti conducono un dialogo nel settore della politica dei trasporti marittimi.
Entrata in vigore il 12 gennaio 2013