Art. 19.
Politica dei trasporti marittimi
1. Le Parti s'impegnano a perseguire l'obiettivo dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale in condizioni di concorrenza leale e su base commerciale conformemente al disposto del presente articolo.
2. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti:
a) si astengono dall'introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi sui servizi di trasporto marittimo, inclusi i trasporti sfusi di merci liquide o solide e i trasporti di linea, e dall'applicare tali clausole se contenute in precedenti accordi bilaterali;
b) si astengono dall'applicare, dall'entrata in vigore del presente accordo, misure amministrative, tecniche e legislative suscettibili di creare discriminazioni tra i propri cittadini o societa' e quelli dell'altra Parte nella prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale;
c) concedono alle navi gestite da cittadini o societa' dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e d'infrastrutture per il carico e lo scarico;
d) autorizzano la presenza commerciale di societa' di navigazione dell'altra Parte sul proprio territorio applicando, per l'insediamento e le attivita' di tali societa', condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle proprie societa' oppure alle consociate e alle filiali di societa' di paesi terzi, nel caso che a queste ultime siano concesse condizioni migliori.
3. Ai fini del presente articolo, l'accesso al mercato marittimo internazionale comprende, tra l'altro, il diritto per i vettori marittimi internazionali di ciascuna Parte di organizzare servizi di trasporto porta a porta comprendenti una tratta marittima e, a tal fine, di concludere contratti direttamente con i gestori locali di modi di trasporto diversi da quello marittimo sul territorio dell'altra Parte, fatte salve le restrizioni in materia di cittadinanza previste per il trasporto di merci e passeggeri con tali altri modi di trasporto.
4. Il disposto del presente articolo si applica alle societa' dell'Unione europea e della Corea e alle societa' di navigazione aventi sede fuori dell'Unione europea e della Repubblica di Corea controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica di Corea, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro o nella Repubblica di Corea secondo le rispettive norme di legge.
5. Le attivita' delle societa' di navigazione nell'Unione europea e nella Repubblica di Corea sono disciplinate, se del caso, da accordi specifici.
6. Le Parti conducono un dialogo nel settore della politica dei trasporti marittimi.