Articolo 8 - Accordo della Legge 30 novembre 2012, n. 240
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12 gennaio 2013

Art. 8.

Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali

Le Parti s'impegnano a cooperare e a scambiare opinioni nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali quali le Nazioni Unite, l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'OMC, il vertice Asia-Europa (ASEM) e il forum regionale dell'ASEAN.
Entrata in vigore il 12 gennaio 2013