Art. 8.
Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali
Le Parti s'impegnano a cooperare e a scambiare opinioni nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali quali le Nazioni Unite, l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'OMC, il vertice Asia-Europa (ASEM) e il forum regionale dell'ASEAN.