Articolo 11 del Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164
Articolo 10Articolo 12
Versione
18 maggio 2006
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Versione
29 gennaio 2011
Art. 11. Limite di ammissibilita' ai giudizi idoneativi 1. Coloro che partecipano a tre procedure idoneative e non conseguono l'idoneita' non sono ammessi alla prima tornata successiva per lo stesso settore o per i settori affini individuati ai sensi dell'articolo 5.
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 29, comma 12) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164 ".
Entrata in vigore il 29 gennaio 2011
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