Articolo 3 del Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164
Articolo 2Articolo 4
Versione
18 maggio 2006
>
Versione
29 gennaio 2011
Art. 3. Idoneita' scientifica nazionale 1. L'idoneita' scientifica nazionale si consegue all'esito di procedure bandite con decreto del Ministro, per ciascun settore e distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati.
2. L'idoneita' scientifica e' attribuita nei limiti quantitativi stabiliti dal bando ai candidati che possiedono la piena maturita' scientifica per la fascia dei professori ordinari e la maturita' scientifica per la fascia dei professori associati.
3. Il possesso della idoneita' scientifica nazionale costituisce requisito necessario per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 1, comma 8, della legge e non comporta diritto all'accesso al ruolo dei professori universitari.
4. Ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento, la durata dell'idoneita' scientifica e' di quattro anni dal suo conseguimento.
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 29, comma 12) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164 ".
Entrata in vigore il 29 gennaio 2011
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente