Art. 1. Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto legislativo si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per legge, la legge 4 novembre 2005, n. 230 ;
c) per settore o settori, il settore scientifico-disciplinare o i settori scientifico-disciplinari;
d) per giudizi idoneativi, le procedure per il conseguimento della idoneita' scientifica nazionale;
e) per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ;
f) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
g) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle universita' italiane.
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 29, comma 12) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164 ".
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per legge, la legge 4 novembre 2005, n. 230 ;
c) per settore o settori, il settore scientifico-disciplinare o i settori scientifico-disciplinari;
d) per giudizi idoneativi, le procedure per il conseguimento della idoneita' scientifica nazionale;
e) per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ;
f) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
g) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle universita' italiane.
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 29, comma 12) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164 ".