Art. 3. Interventi urgenti sul contenimento delle spese
nelle regioni 1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce ((, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,)) l'importo degli emolumenti e delle utilita', comunque denominati, ivi compresi l'indennita' di funzione, l'indennita' di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtu' del loro mandato, in modo tale che ((, ove siano maggiori,)) non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennita' ((massima)) spettante ai membri del Parlamento.
nelle regioni 1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce ((, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,)) l'importo degli emolumenti e delle utilita', comunque denominati, ivi compresi l'indennita' di funzione, l'indennita' di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtu' del loro mandato, in modo tale che ((, ove siano maggiori,)) non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennita' ((massima)) spettante ai membri del Parlamento.