Art. 2. Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province 1. Entro il 30 novembre 2010 e' ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi ai sensi dell' articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122 , e successive modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che ha luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero dei consiglieri provinciali di cui al comma 184 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , come modificato dall'articolo 1, (( . . . )) e' efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella. ((In tale caso, in deroga all' articolo 14, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 , ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei collegi della provincia.
1-bis. All' articolo 9, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "su proposta del Ministro dell'interno" sono inserite le seguenti: ", sentita previamente la provincia interessata,";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la provincia non esprima il proprio avviso entro trenta giorni dalla richiesta, il decreto puo' essere comunque adottato".
1-bis. All' articolo 9, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "su proposta del Ministro dell'interno" sono inserite le seguenti: ", sentita previamente la provincia interessata,";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la provincia non esprima il proprio avviso entro trenta giorni dalla richiesta, il decreto puo' essere comunque adottato".