Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 luglio 2002
Art. 7.
(Rogatorie all'estero)

1. Fermo quanto disposto dall' articolo 696, del codice di procedura penale , le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.
Nota all'art. 7:
- Per il testo dell' art. 696 del codice di procedura penale si veda nota all'art. 5.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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