Articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 56Articolo 58
Versione
1 luglio 2002
Art. 57.
(Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato)

1. Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennita' e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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