Art. 141.
(Onorario e spese del difensore)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all' articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere e' richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della meta'.
Nota all'art. 141:
Per il testo dell' art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992 , v. nota all'art. 138.
(Onorario e spese del difensore)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all' articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere e' richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della meta'.
Nota all'art. 141:
Per il testo dell' art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992 , v. nota all'art. 138.