Articolo 141 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 140Articolo 142
Versione
1 luglio 2002
Art. 141.
(Onorario e spese del difensore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all' articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere e' richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della meta'.
Nota all'art. 141:
Per il testo dell' art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992 , v. nota all'art. 138.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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