Art. 61.
(Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi)
1. Il magistrato che cura l'esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi chiede, tramite i provveditorati alle opere pubbliche, l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, o affida l'incarico ad imprese private, ai sensi dell' articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , quando reputa piu' oneroso, sulla base di valutazioni oggettive, l'intervento delle prime.
Nota all' art. 61:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario. Si trascrive il comma 2 dell'art. 41:
"2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.".
(Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi)
1. Il magistrato che cura l'esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi chiede, tramite i provveditorati alle opere pubbliche, l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, o affida l'incarico ad imprese private, ai sensi dell' articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , quando reputa piu' oneroso, sulla base di valutazioni oggettive, l'intervento delle prime.
Nota all' art. 61:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario. Si trascrive il comma 2 dell'art. 41:
"2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.".