Art. 170.
(Opposizione al decreto di pagamento)
(( 1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata dall' articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 . ((29)) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) . ((29)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) . ((29)) ---------------- AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
(Opposizione al decreto di pagamento)
(( 1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata dall' articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 . ((29)) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) . ((29)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) . ((29)) ---------------- AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."