Articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 85Articolo 87
Versione
1 luglio 2002
Art. 86.
(Recupero delle somme da parte dello Stato)

1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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