Articolo 296 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 295Articolo 297
Versione
1 luglio 2002
Art. 296.
(Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)

1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioni primarie e secondarie si intendono riferiti alle modificazioni delle medesime, anche successive all'entrata in vigore del testo unico, salvo espressa esclusione del legislatore.
2. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, attraverso l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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