Articolo 144 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 143Articolo 145
Versione
1 luglio 2002
Art. 144.
(Processo in cui e' parte un fallimento)

1. Nel processo in cui e' parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non e' disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente