Articolo 95 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 91Articolo 96
Versione
1 luglio 2002
Art. 95.
(Sanzioni)

1. La falsita' o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena e' aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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