Articolo 213 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 212Articolo 212
Versione
1 luglio 2002
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Versione
1 gennaio 2008
Art. 213.
(Iscrizione a ruolo)

1. L'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento. ((12)) ---------------- AGGIORNAMENTO (12) La L. 24 dicembre 2007, n. 244 , ha disposto (con l'art. 1, comma 372) che "Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2008
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