Articolo 132 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 131Articolo 133
Versione
1 luglio 2002
Art. 132.
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione e' chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza e' prenotata a debito per la meta' o per la quota di compensazione ed e' pagata per il rimanente dall'altra parte; e' pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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