Articolo 126 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 125Articolo 127
Versione
1 luglio 2002
Art. 126.
(Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' stata presentata o e' pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.
2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, e' trasmessa all'interessato e al magistrato.
3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa puo' essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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