Articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 30Articolo 32
Versione
1 luglio 2002
Art. 31.
(Indennita' di trasferta e spese di spedizione)

1. Per le notificazioni a richiesta d'ufficio e' dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennita' di trasferta di cui all'articolo 35.
2. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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