Art. 31.
(Indennita' di trasferta e spese di spedizione)
1. Per le notificazioni a richiesta d'ufficio e' dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennita' di trasferta di cui all'articolo 35.
2. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
(Indennita' di trasferta e spese di spedizione)
1. Per le notificazioni a richiesta d'ufficio e' dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennita' di trasferta di cui all'articolo 35.
2. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.