Articolo 99 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 98Articolo 100
Versione
1 luglio 2002
Art. 99.
(Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)

1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato puo' proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
2. Il ricorso e' notificato all'ufficio finanziario che e' parte nel relativo processo.
3. Il processo e' quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
4. L'ordinanza che decide sul ricorso e' notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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