Articolo 120 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 115 bisArticolo 121
Versione
1 luglio 2002
Art. 120.
(Ambito di applicabilita)

1. La parte ammessa rimasta soccombente non puo' giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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