Articolo 147 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 149Articolo 151
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1 luglio 2002
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16 marzo 2019
Art. 147. (( (Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale). ))

(( 1. In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura e' imputabile al creditore o al debitore. ((61)) --------------- AGGIORNAMENTO (61)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 366, comma 2) che "Le disposizioni dell' articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 , come sostituito dal comma 1, si applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con provvedimento emesso a norma dell' articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ".
Entrata in vigore il 16 marzo 2019
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