Articolo 208 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
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Art. 208.
(Ufficio competente)

1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' cosi' individuato:
a) per il processo civile, amministrativo ((...)) e tributario e' quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento e' passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento e' divenuto definitivo;
b) per il processo penale e' quello presso il giudice dell'esecuzione. (L)
((b-bis) in tutte le altre ipotesi e' quello presso la corte d'appello di Roma)) .
2. Negli articoli 6 , 15 , 16 , 18 , 22 , 38 , 39 , 47 , 57 e 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , i termini "ente creditore" e "soggetti creditori" non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2022
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