Art. 277.
(Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)
1. Sino a che non e' emanata la convenzione organizzativa prevista dall'articolo 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e' quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.
(Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)
1. Sino a che non e' emanata la convenzione organizzativa prevista dall'articolo 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e' quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.