Articolo 277 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 276Articolo 273
Versione
1 luglio 2002
Art. 277.
(Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)

1. Sino a che non e' emanata la convenzione organizzativa prevista dall'articolo 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e' quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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