Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 14Articolo 16
Versione
1 luglio 2002
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Versione
23 agosto 2005
Art. 15. (( (Controllo in ordine alla dichiarazione di valore
ed al pagamento del contributo unificato). ))
(( 1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa e' diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.
2. Il funzionario procede, altresi', alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.
Entrata in vigore il 23 agosto 2005
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