Art. 212.
(Invito al pagamento)
1. Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo ((. . . )) , l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procedera' ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.
2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitivita' del provvedimento da cui sorge l'obbligo, ((. . .)) , l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell' articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile , dell'invito al pagamento cui e' allegato il modello di pagamento.
3. Nell'invito e' fissato il termine di un mese per il pagamento ed e' richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.(12)
---------------- AGGIORNAMENTO (12) La L. 24 dicembre 2007, n. 244 , ha disposto (con l'art. 1, comma 372) che "Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo."
(Invito al pagamento)
1. Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo ((. . . )) , l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procedera' ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.
2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitivita' del provvedimento da cui sorge l'obbligo, ((. . .)) , l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell' articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile , dell'invito al pagamento cui e' allegato il modello di pagamento.
3. Nell'invito e' fissato il termine di un mese per il pagamento ed e' richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.(12)
---------------- AGGIORNAMENTO (12) La L. 24 dicembre 2007, n. 244 , ha disposto (con l'art. 1, comma 372) che "Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo."