Articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 39Articolo 41
Versione
1 luglio 2002
>
Versione
27 febbraio 2010
>
Versione
23 ottobre 2012
>
Versione
19 agosto 2014
Art. 40.
(Determinazione di nuovi supporti e degli importi)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.
1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e' fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.
1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si e' resa possibile per causa a lui imputabile.
(( 1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.
1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi previsti dall' articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 . ))
Entrata in vigore il 19 agosto 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente