Articolo 169 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 168Articolo 170
Versione
1 luglio 2002
Art. 169.
(Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi)

1. La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, e' effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede.
2. Il decreto di pagamento alle imprese private e' comunicato al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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