Articolo 174 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 173Articolo 175
Versione
1 luglio 2002
Art. 174.
(Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)

1. Il pagamento e' eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario.
2. Il pagamento e' sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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