Art. 174.
(Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)
1. Il pagamento e' eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario.
2. Il pagamento e' sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.
(Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)
1. Il pagamento e' eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario.
2. Il pagamento e' sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.