Art. 295.
(Rinvio per la copertura finanziaria)
1. Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134 , comprese nel presente testo unico, si provvede a norma dell'articolo 22 della legge stessa.
Nota all' art. 295 :
- l' art. 22 della legge 28 marzo 2001, n. 134 , cosi' recita:
"Art. 22. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37.050 milioni per l'anno 2001, in lire 116.792 milioni per l'anno 2002 ed in lire 159.484 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
(Rinvio per la copertura finanziaria)
1. Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134 , comprese nel presente testo unico, si provvede a norma dell'articolo 22 della legge stessa.
Nota all' art. 295 :
- l' art. 22 della legge 28 marzo 2001, n. 134 , cosi' recita:
"Art. 22. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37.050 milioni per l'anno 2001, in lire 116.792 milioni per l'anno 2002 ed in lire 159.484 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".