Articolo 295 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
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Versione
1 luglio 2002
Art. 295.
(Rinvio per la copertura finanziaria)

1. Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134 , comprese nel presente testo unico, si provvede a norma dell'articolo 22 della legge stessa.
Nota all' art. 295 :
- l' art. 22 della legge 28 marzo 2001, n. 134 , cosi' recita:
"Art. 22. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37.050 milioni per l'anno 2001, in lire 116.792 milioni per l'anno 2002 ed in lire 159.484 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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