Articolo 84 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 83Articolo 85
Versione
1 luglio 2002
Art. 84.
(Opposizione al decreto di pagamento)

1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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