Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato 1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , esclusa la detrazione ivi prevista.
1-ter. La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248, e' notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, ((mediante deposito)) presso l'ufficio.
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Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 , come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , ha disposto (con l'art. 62, comma 1-bis) che "Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 e' sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all'articolo 16 e il termine di cui all' articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato".