Articolo 106 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 105Articolo 107
Versione
1 luglio 2002
Art. 106.
(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al
consulente tecnico di parte)

1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non e' liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.
2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le
consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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