Articolo 70 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 69Articolo 71
Versione
1 luglio 2002
Art. 70.
(Spese straordinarie)

1. Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applichera', in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61, 62 e 63 e dell'articolo 277 e per l'importo utilizzera' prezzari analoghi. Il decreto di pagamento e' disciplinato dagli articoli 168, 169, 170 e 171.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente