Articolo 227 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 229Articolo 227 ter
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22 agosto 2008
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4 luglio 2009
Art. 227-bis. (( (Quantificazione dell'importo dovuto). ))
(( 1. La quantificazione dell'importo dovuto e' effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall' articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la societa' Equitalia Giustizia Spa.
Entrata in vigore il 4 luglio 2009
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