Art. 227-bis. (( (Quantificazione dell'importo dovuto). ))
(( 1. La quantificazione dell'importo dovuto e' effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall' articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la societa' Equitalia Giustizia Spa.
(( 1. La quantificazione dell'importo dovuto e' effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall' articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la societa' Equitalia Giustizia Spa.