Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 luglio 2002
>
Versione
11 aprile 2003
>
Versione
1 gennaio 2005
>
Versione
27 febbraio 2010
>
Versione
27 febbraio 2011
>
Versione
17 luglio 2011
>
Versione
12 novembre 2013
Art. 10. (L)
Esenzioni 1. Non e' soggetto al contributo unificato il processo gia' esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all' articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 ((, e il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)) . (27)
2. Non e' soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II , III , IV e V , del codice di procedura civile . (27)
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191 .
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191 .
6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
6-bis. Nei procedimenti di cui all' articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonche' delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 , e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, e' in ogni caso dovuto il contributo unificato. (26) (27)

------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 , nel modificare la L. 23 dicembre 2009, n. 191 , ha disposto che, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione, fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente all' articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , che ha introdotto il comma 6-bis al presente articolo. ------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 , ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto."
Entrata in vigore il 12 novembre 2013
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente