Art. 215.
(Sospensione amministrativa della riscossione)
1. In applicazione dell' articolo 28, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all'ufficio puo' sospendere la riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
Nota all'art. 215:
- Il testo dell' art. 28 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell' art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337 .), cosi' recita:
"Art. 28. (Sospensione amministrativa della riscossione). - 1. In caso di impugnazione del ruolo, il soggetto creditore puo', con provvedimento motivato, sospendere la riscossione anche per le entrate diverse da quelle elencate dall' art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 .".
(Sospensione amministrativa della riscossione)
1. In applicazione dell' articolo 28, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all'ufficio puo' sospendere la riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
Nota all'art. 215:
- Il testo dell' art. 28 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell' art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337 .), cosi' recita:
"Art. 28. (Sospensione amministrativa della riscossione). - 1. In caso di impugnazione del ruolo, il soggetto creditore puo', con provvedimento motivato, sospendere la riscossione anche per le entrate diverse da quelle elencate dall' art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 .".