Articolo 116 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 115Articolo 117
Versione
1 luglio 2002
Art. 116.
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente