Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 luglio 2002
Art. 8.
(Onere delle spese)

1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione e' posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
2. Se la parte e' ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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