Articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 59Articolo 61
Versione
1 luglio 2002
Art. 60.
(Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile)

1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Nella convenzione, che puo' prevedere differenziazioni al livello territoriale, sono stabiliti, in particolare:
a) i compensi, anche forfettizzati;
b) le modalita' e le cadenze temporali del pagamento dei compensi; c) le penalita' per l'inosservanza degli obblighi.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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