Articolo 267 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 266Articolo 268
Versione
1 luglio 2002
Art. 267.
(Diritto di copia senza certificazione di conformita)

1. Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformita', e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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