Articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 92Articolo 91
Versione
1 luglio 2002
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Versione
22 agosto 2008
Art. 93. (L)
Presentazione dell'istanza al magistrato competente 1. L'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza e' presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008, N. 92, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125)) .
3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l' articolo 123 del codice di procedura penale . Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell' articolo 123 del codice di procedura penale , la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.
Entrata in vigore il 22 agosto 2008
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